Divisione 
equa, all’1% il registro

L’atto di divisione ereditaria senza conguagli è soggetta ad imposta di registro con l’aliquota dell’1% e alle imposte ipotecaria e catastale, nella misura fissa, di euro 200 ciascuna. È la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 30 del 6/2/2020. Ai fini fiscali per la divisione rileva esclusivamente il valore complessivo della quota ricevuta rispetto al valore dell’intero compendio, in base alla quota spettante di diritto. Pertanto, ai fini impositivi dell’atto di divisione, occorre considerare se esso realizzi un’assegnazione di beni o diritti, per ciascun condividente, di valore corrispondente o eccedente il valore spettante secondo la quota di diritto. Se il valore eccede quello spettante secondo la quota di diritto, si tratta di un atto traslativo, per cui l’atto si considera vendita limitatamente per la parte eccedente, da tassare con le aliquote previste per i trasferimenti mobiliari e immobiliari. Se, invece, il valore dei diritti assegnati corrisponde a quello delle quote di diritto spettanti a ciascun condividente, l’atto di divisione deve essere registrato in termine fisso, con l’aliquota dell’1% e dovranno essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.